Il Decreto Crescita è stato approvato lo scorso 4 aprile in Consiglio dei ministri «salvo intese», recando con sé una nuova finestra temporale di vigenza del superammortamento, che altrimenti risulterebbe chiusa al 31 dicembre 2018, ovvero al 30 giugno 2019 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Il Decreto approderà verosimilmente a maggio sulle pagine della Gazzetta ufficiale. Tra le principali novità, per le quali si attende conferma con la pubblicazione del testo ufficiale, vi sono sgravi e incentivi fiscali, disposizioni per il rilancio degli investimenti delle imprese.
In ambito fiscale, si introduce un revival della maggiorazione dell'ammortamento per i beni strumentali materiali nuovi. Il superammortamento introduce la possibilità di maggiorare il costo di acquisizione di beni strumentali ai fini della determinazione degli ammortamenti e dei canoni di leasing deducibili dalle imposte sui redditi.
Sono agevolabili i beni acquisiti a titolo di proprietà (anche realizzati in appalto o in economia) o di leasing. L'agevolazione riguarda tutti i beni materiali strumentali nuovi. Sono esclusi dall'ambito applicativo dell'agevolazione gli investimenti in:
- beni materiali strumentali per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%;
- fabbricati e costruzioni;
- particolari beni di cui all'allegato n. 3 annesso alla Legge di Stabilità 2016;
- autovetture di cui all'articolo 164 del TUIR.
In virtù del Decreto Crescita, ai fini delle imposte sui redditi, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria deducibili, il costo di acquisizione è maggiorato del 30%.
L'entrata in funzione è condizione per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing. La fruibilità del contributo decorre pertanto dal periodo nel quale il bene è entrato in funzione, anche se successivo al termine del periodo di agevolabilità.
Potranno usufruire del superammortamento gli investimenti effettuati da imprese e professionisti nel periodo tra il 1° aprile 2019 ed il 31 dicembre 2019. Se sussistono ordini confermati e acconti del 20% pagati entro il 31 dicembre, l'effettuazione dell'investimento potrà giungere sino al 30 giugno 2020.
Per la corretta imputazione temporale degli investimenti occorre fare riferimento ai criteri previsti dall'articolo 109 del TUIR, di seguito illustrati.
- In caso di compravendita, per accedere all'agevolazione la consegna o spedizione del bene deve essere pertanto successiva al 31 marzo, anche se gli ordini o i contratti sono stati conclusi entro tale data. Qualora, invece, la consegna sia stata effettuata prima del 1° aprile ma non sia stata accompagnata dal passaggio di proprietà (in presenza di clausola di gradimento o vendita con prova), rileverà il momento in cui si verifica l'effetto traslativo del diritto reale. Il differimento dell'effetto traslativo rispetto alla consegna, ai fini della competenza, non si verifica invero in caso di clausole di riserva della proprietà/patto di riservato dominio.
- In presenza di investimenti in appalto, rileva la data di ultimazione della prestazione. In caso di stati di avanzamento lavori, occorre fare riferimento alla data in cui l'opera o porzione di essa risulta verificata ed accettata dal committente.
- In merito ai beni realizzati in economia, la maggiorazione spetta anche per i lavori iniziati/sospesi in esercizi precedenti al periodo agevolato, ma limitatamente ai costi sostenuti nella finestra temporale di eleggibilità, avuto riguardo ai predetti criteri di competenza di cui al citato articolo 109 del TUIR, anche se i lavori risultano ultimati successivamente alla data di cessazione dell'agevolazione.
- Ai fini della determinazione del momento di effettuazione dell'investimento, per le acquisizioni di beni con contratti di leasing rileva la data in cui il bene viene consegnato, ossia entra nella disponibilità del locatario. Nel caso in cui il contratto di leasing preveda la clausola di prova a favore del locatario, ai fini dell'agevolazione diviene rilevante la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte dello stesso locatario. Rileva, ai fini della spettanza del beneficio in questione, la consegna del bene al locatario (o l'esito positivo del collaudo) e non il momento del riscatto.
- La nuova disciplina prevista dal Decreto Crescita riproduce, pertanto, le regole dell'ultima versione della norma, introducendo un tetto di spesa pari a 2,5 milioni. Si ripropone al riguardo un interrogativo che sta già interessando l'iperammortamento a scaglioni previsto dalla Legge di Bilancio 2019, circa il computo dell'agevolazione ai diversi beni in caso di importi superiori alla soglia massima di investimento agevolabile. In particolare, è auspicato un intervento ufficiale che chiarisca che l'impresa possa scegliere di portare in superammortamento il costo di quei beni che hanno coefficiente di ammortamento più elevato.
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